Ombudsman Giurì Bancario – "Regolamento per la trattazione dei reclami e di
ricorsi in materia di servizi e attività di investimento".
Come noto, la Banca aderisce al Conciliatore Bancario Finanziario e ciò comporta la
possibilità per la clientela di adire l’Ombudsman Giurì Bancario (sistema promosso
dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti, appunto, al Conciliatore Bancario
Finanziario) per la risoluzione di controversie che dovessero insorgere con la Banca
stessa.
In merito si informano i signori Clienti che in data 15 ottobre 2009 è stato approvato il
"Regolamento per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività
di investimento" che, a decorrere dalla data sopra riportata, disciplina ex-novo
l’operatività dell’Ombudsman Giurì-Bancario.
A seguito di tale modifica, quindi, l’Ombudsman risulta essere competente
esclusivamente per le controversie tra la Banca e la clientela riguardanti:
i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non
assoggettate - ai sensi dell’art.23, comma 4 del Testo unico della finanza – al
titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinato ai sensi dell’art.128-bis del
medesimo Testo unico bancario, che ha iniziato la propria operatività il 15
ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio:
compravendita di azioni e/o obbligazioni, collocamento di polizze assicurative a
contenuto finanziario ecc…);
i bonifici transfrontalieri (ferma restando, per gli stessi, la competenza anche
dell’Arbitro Bancario Finanziario).
Si fa altresì presente che la clientela potrà ottenere copia del nuovo Regolamento
dell’Ombudsman Giurì – Bancario rivolgendosi al personale della filiale ovvero
scaricandolo direttamente dal sito internet:
www.conciliatorebancario.it/ombudsman.html
Lettere per ricorso
Regolamento
Regolamento bonifici fransfrontalieri
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