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REGOLAMENTO
PER L'ABILITAZIONE DELLE UNITA' CINOFILE
DA IMPIEGARE PER LA RICERCA IN SUPERFICIE
DI PERSONE SCOMPARSE
Parte Seconda -
Prove Operative
ART. 1
Le Unità Cinofile da impiegare, su
disposizione del Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile, per la ricerca
in superficie di persone disperse, devono
aver superato una prova volta ad accertare
la loro idoneità operativa, secondo
le norme riportate nei successivi articoli.
Alla prova sono ammesse solo le Unità
Cinofile che abbiano superato le prove attitudinali
affidate all'E.N.C.I. di cui all'art. 2
della prima parte del presente regolamento
e che abbiano inoltrata apposita istanza
al Ministero per il Coordinamento della
Protezione Civile tramite il predetto Ente
che la trasmette entro 10 giorni dalla data
della sua presentazione, al Dipartimento
della Protezione Civile, corredata dagli
atti relativi alle prove attitudinali.
ART. 2
Il giudizio della prova è dato da
una Commissione composta da almeno tre Rappresentanti
del Comitato di Esperti di cui all'Ordinanza
del Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile n. 547 in data 24 maggio
1985, assistita da un Delegato Giudice dell'E.N.C.I.
All'inizio di ogni prova tale Commissione
nomina tra i suoi Membri il Presidente ed
il Segretario, che mantiene le sue funzioni
di Componente. La prova viene predisposta
dal Dipartimento della Protezione Civile
che potrà avvalersi della collaborazione
di Associazioni del Volontariato di Protezione
Civile, operanti nel settore cinofilo.
Nell'ambito di ogni prova il numero massimo
dei soggetti ammessi al giudizio per giornata
è limitato a 6.
ART. 3
L'età minima del cane per essere
ammesso alle prove di brevetto di operatività
deve essere di norma non inferiore a mesi
18 (diciotto).
ART. 4
Il Conduttore deve presentarsi alla prova
operativa munito dell'equipaggiamento completo
per una operazione di intervento. La Commissione
terrà conto nel giudizio anche dell'attrezzatura
in possesso del Conduttore e della sua capacità
di utilizzarla al meglio.
ART. 5
La prova operativa prevede un esame teorico
ed uno pratico.
ART. 6
L'esame teorico comprende domande concernenti
le seguenti materie:
1. Pronto soccorso
2. Topografia
3. Radiotrasmissioni
4. Meteorologia
5. Psicologia del disperso
Esse consistono nella risposta ad una serie
di domande riportate su apposite schede
che verranno consegnate dalla Commissione
Giudicante, volte ad accertare il grado
delle conoscenze indispensabili per operare
autonomamente su qualsiasi terreno in condizioni
precarie.
Dal risultato delle risposte la Commissione
deciderà se ammettere o meno l'Unità
Cinofila alla prova pratica di ricerca.
Le prove saranno effettuate in apposito
locale, alla presenza dei Giudici.
ART. 7
L'esame pratico comprende due prove; la
prima consiste in una prova di capacità
dell'Unità Cinofila a seguire su
un terreno un percorso prefissato, tracciato
preliminarmente su di una mappa in scala
opportuna e che deve essere percorso esattamente
sul terreno dall'Unità Cinofila in
completo assetto operativo.
La lunghezza del percorso è fissata
in ragione delle difficoltà orografiche
e meteorologiche per consentire l'esecuzione
in un tempo non superiore ad un'ora.
ART. 8
La seconda prova consiste nel ritrovamento
di una o più persone disperse su
di una superficie non inferiore ad 1 Km
quadrato almeno 20 ore prima dell'inizio
della prova.
Tali persone dopo lungo girovagare ed intersecando
il cammino ad altri che contemporaneamente
devono aggirarsi sul terreno prescelto,
devono raggiungere un nascondiglio mascherato
alla vista (che possa essere raggiunto per
altra via da un automezzo per consentire
l'evacuazione temporanea della persona nascosta
nelle ore precedenti la prova).
La durata della ricerca è limitata
a 90 minuti ed il Conduttore può
richiedere la consegna di un indumento delle
persone scomparse qualora il suo cane sia
abituato a tale supporto nella ricerca.
Essa può essere fatta con il cane
al guinzaglio o libero e la segnalazione
deve essere evidenziata in modo inequivocabile
con guaiti, latrati, o con il riportello,
secondo le abitudini di segnalazioni del
Conduttore che deve dichiararle prima dell'inizio
della prova. Il metodo di ricerca e di conduzione
del cane è lasciato alla discrezione
del Conduttore.
Ovviamente la Commissione premierà
maggiormente i risultati positivi ottenuti
con il cane libero dal guinzaglio ed operante
senza la necessità dell'indumento
del disperso.
La valutazione finale viene fatta dalla
Commissione collegialmente ed il giudizio
è riportato sugli appositi fogli.
ART. 9
Al termine delle prove, la Commissione rilascia
ad ogni partecipante la pagella di giudizio
e se l'esito delle prove è stato
favorevole, provvede all'inoltro della documentazione
all'Ufficio del Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile, per la registrazione
nell'apposito elenco ufficiale delle Unità
Cinofile da Soccorso ed al rilascio dell'Attestato
Operativo.
Il risultato delle prove, qualunque sia
l'esito delle stesse, viene inoltre trascritto
sul libretto delle qualifiche intestato
al cane e convalidato dalla Commissione
giudicante.
ART. 10
L'attestato di cui al precedente art. 9
ha validità annuale e può
essere rinnovato previo superamento delle
prove stabilite per il primo rilascio, salvo
diverse disposizioni del Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile.
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