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REGOLAMENTO PER L'ABILITAZIONE DELLE UNITA' CINOFILE DA IMPIEGARE PER LA RICERCA IN SUPERFICIE DI PERSONE SCOMPARSE

Parte Seconda - Prove Operative

ART. 1
Le Unità Cinofile da impiegare, su disposizione del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, per la ricerca in superficie di persone disperse, devono aver superato una prova volta ad accertare la loro idoneità operativa, secondo le norme riportate nei successivi articoli.
Alla prova sono ammesse solo le Unità Cinofile che abbiano superato le prove attitudinali affidate all'E.N.C.I. di cui all'art. 2 della prima parte del presente regolamento e che abbiano inoltrata apposita istanza al Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile tramite il predetto Ente che la trasmette entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, al Dipartimento della Protezione Civile, corredata dagli atti relativi alle prove attitudinali.
ART. 2
Il giudizio della prova è dato da una Commissione composta da almeno tre Rappresentanti del Comitato di Esperti di cui all'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n. 547 in data 24 maggio 1985, assistita da un Delegato Giudice dell'E.N.C.I. All'inizio di ogni prova tale Commissione nomina tra i suoi Membri il Presidente ed il Segretario, che mantiene le sue funzioni di Componente. La prova viene predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile che potrà avvalersi della collaborazione di Associazioni del Volontariato di Protezione Civile, operanti nel settore cinofilo.
Nell'ambito di ogni prova il numero massimo dei soggetti ammessi al giudizio per giornata è limitato a 6.
ART. 3
L'età minima del cane per essere ammesso alle prove di brevetto di operatività deve essere di norma non inferiore a mesi 18 (diciotto).
ART. 4
Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito dell'equipaggiamento completo per una operazione di intervento. La Commissione terrà conto nel giudizio anche dell'attrezzatura in possesso del Conduttore e della sua capacità di utilizzarla al meglio.
ART. 5
La prova operativa prevede un esame teorico ed uno pratico.
ART. 6
L'esame teorico comprende domande concernenti le seguenti materie:
1. Pronto soccorso
2. Topografia
3. Radiotrasmissioni
4. Meteorologia
5. Psicologia del disperso
Esse consistono nella risposta ad una serie di domande riportate su apposite schede che verranno consegnate dalla Commissione Giudicante, volte ad accertare il grado delle conoscenze indispensabili per operare autonomamente su qualsiasi terreno in condizioni precarie.
Dal risultato delle risposte la Commissione deciderà se ammettere o meno l'Unità Cinofila alla prova pratica di ricerca.
Le prove saranno effettuate in apposito locale, alla presenza dei Giudici.
ART. 7
L'esame pratico comprende due prove; la prima consiste in una prova di capacità dell'Unità Cinofila a seguire su un terreno un percorso prefissato, tracciato preliminarmente su di una mappa in scala opportuna e che deve essere percorso esattamente sul terreno dall'Unità Cinofila in completo assetto operativo.
La lunghezza del percorso è fissata in ragione delle difficoltà orografiche e meteorologiche per consentire l'esecuzione in un tempo non superiore ad un'ora.
ART. 8
La seconda prova consiste nel ritrovamento di una o più persone disperse su di una superficie non inferiore ad 1 Km quadrato almeno 20 ore prima dell'inizio della prova.
Tali persone dopo lungo girovagare ed intersecando il cammino ad altri che contemporaneamente devono aggirarsi sul terreno prescelto, devono raggiungere un nascondiglio mascherato alla vista (che possa essere raggiunto per altra via da un automezzo per consentire l'evacuazione temporanea della persona nascosta nelle ore precedenti la prova).
La durata della ricerca è limitata a 90 minuti ed il Conduttore può richiedere la consegna di un indumento delle persone scomparse qualora il suo cane sia abituato a tale supporto nella ricerca.
Essa può essere fatta con il cane al guinzaglio o libero e la segnalazione deve essere evidenziata in modo inequivocabile con guaiti, latrati, o con il riportello, secondo le abitudini di segnalazioni del Conduttore che deve dichiararle prima dell'inizio della prova. Il metodo di ricerca e di conduzione del cane è lasciato alla discrezione del Conduttore.
Ovviamente la Commissione premierà maggiormente i risultati positivi ottenuti con il cane libero dal guinzaglio ed operante senza la necessità dell'indumento del disperso.
La valutazione finale viene fatta dalla Commissione collegialmente ed il giudizio è riportato sugli appositi fogli.
ART. 9
Al termine delle prove, la Commissione rilascia ad ogni partecipante la pagella di giudizio e se l'esito delle prove è stato favorevole, provvede all'inoltro della documentazione all'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, per la registrazione nell'apposito elenco ufficiale delle Unità Cinofile da Soccorso ed al rilascio dell'Attestato Operativo.
Il risultato delle prove, qualunque sia l'esito delle stesse, viene inoltre trascritto sul libretto delle qualifiche intestato al cane e convalidato dalla Commissione giudicante.
ART. 10
L'attestato di cui al precedente art. 9 ha validità annuale e può essere rinnovato previo superamento delle prove stabilite per il primo rilascio, salvo diverse disposizioni del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.