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REGOLAMENTO
PER L'ABILITAZIONE DELLE UNITA' CINOFILE
DA IMPIEGARE PER LA
RICERCA DI PERSONE TRAVOLTE DA MACERIE
Parte Seconda - Prove Operative
ART. 1
Le Unità Cinofile da impiegare, su
disposizione del Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile, per la ricerca
di persone travolte da macerie, devono aver
superato una prova volta ad accertare la
loro idoneità operativa, secondo
le norme riportate nei successivi articoli.
Alla prova sono ammesse solo le Unità
Cinofile che abbiano superato le prove attitudinali
affidate all'E.N.C.I. di cui all'art. 2
della prima parte del presente regolamento
e che abbiano inoltrata apposita istanza
al Ministero per il Coordinamento della
Protezione Civile tramite il predetto Ente
che la trasmette entro 10 giorni dalla data
della sua presentazione, al Dipartimento
della Protezione Civile, corredata dagli
atti relativi alle prove attitudinali.
ART. 2
Il giudizio della prova è dato da
una Commissione composta da almeno tre Rappresentanti
del Comitato di Esperti di cui all'Ordinanza
del Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile n. 547 in data 24 maggio
1985, assistita da un Delegato Giudice dell'E.N.C.I.
All'inizio di ogni prova tale Commissione
nomina tra i suoi Membri il Presidente ed
il Segretario, che mantiene le sue funzioni
di Componente. La prova viene predisposta
dal Dipartimento della Protezione Civile
che potrà avvalersi della collaborazione
di Associazioni del Volontariato di Protezione
Civile, operanti nel settore cinofilo.
Nell'ambito di ogni prova il numero massimo
dei soggetti ammessi al giudizio per giornata
è limitato a 6.
ART. 3
L'età minima del cane per essere
ammesso alle prove di brevetto di operatività
deve essere di norma non inferiore a mesi
18 (diciotto).
ART. 4
Il Conduttore deve presentarsi alla prova
operativa munito dell'equipaggiamento completo
per una operazione di intervento. La Commissione
terrà conto nel giudizio anche dell'attrezzatura
in possesso del Conduttore e della sua capacità
di utilizzarla al meglio.
ART. 5
La prova operativa prevede un esame teorico
ed uno pratico.
ART. 6
L'esame teorico comprende domande concernenti
le seguenti materie:
1. Pronto soccorso
2. Topografia
3. Radiotrasmissioni
Esse consistono nella risposta ad una serie
di domande riportate su apposite schede
che verranno consegnate dalla Commissione
Giudicante, volte ad accertare il grado
delle conoscenze indispensabili per operare
autonomamente su qualsiasi terreno in condizioni
precarie.
Dal risultato delle risposte la Commissione
deciderà se ammettere o meno l'Unità
Cinofila alla prova pratica di ricerca.
Le prove saranno effettuate in apposito
locale, alla presenza dei Giudici.
ART. 7
L'esame pratico comprende due prove concernenti
la ricerca di persone sepolte sotto macerie
mediante l'intervento una prima volta di
una sola Unità Cinofila ed una seconda
volta di un Gruppo.
La prima prova
dell'esame pratico consiste nella ricerca,
da parte dell'Unità Cinofila sottoposta
ad esame di un numero prestabilito di persone
(circa 10) nascoste in nascondigli sotterranei
ricoperti di macerie, almeno una ora prima
dell'inizio della prova, raggruppati in
quattro o cinque zone di una vasta area
di ricerca. Ogni gruppo di nascondigli deve
distare dall'altro almeno 50 mt.
Il tempo concesso all'Unità Cinofila
per operare non deve superare i 20 minuti
per ogni gruppo di macerie, dopo di ché
Commissione valuterà i risultati
ottenuti in base ai ritrovamenti effettuati
e alle modalità di ricerca impiegate.
Il campo dimostrazione deve riprodurre il
più fedelmente possibile una situazione
reale di intervento.
I Giudici per la valutazione finale si serviranno
di un foglio di giudizio. Ogni Conduttore
è chiamato, possibilmente via radio,
sul posto e deve rimanervi sino al termine
delle prove di tutti i Conduttori. Un sorteggio
preliminare stabilisce l'ordine di chiamata
delle Unità Cinofile. Il Conduttore,
prima di iniziare la prova può depositare
in apposito spazio l'attrezzatura superflua.
La ricerca nel caso di esito negativo, potrà
essere ripetuta a giudizio della Commissione,
nel giorno successivo. Ogni gruppo di macerie
può essere sovrainteso da un Membro
della Commissione, comunque i vari giudizi
verranno esaminati collegialmente al termine
della prova e ricondotti ad un unico verdetto.
E' compito del Conduttore dichiarare il
termine di ogni ricerca per singola area
operativa e contrassegnare ogni presunto
ritrovamento con una bandierina, agendo
come in un reale intervento di soccorso.
Le ricerche si susseguono senza il disseppellimento
delle persone individuate, fino al termine
della prova.
ART. 8
La seconda prova
dell'esame pratico (Prova di gruppo) consiste
nella simulazione di un intervento con l'impiego
contemporaneo di più Unità
Cinofile.
A questa prova sono ammesse le Unità
Cinofile che hanno superato la prima prova
pratica.
Ogni Gruppo operativo è costituito
da un Capogruppo operante senza cane, con
funzioni di coordinamento delle operazioni
di salvataggio e da tre Unità Cinofile.
L'incarico di Capogruppo verrà assegnato
dalla Giuria al Conduttore che avrà
a suo giudizio dimostrato le maggiori capacità
operative nella prova singola.
Qualora le Unità Cinofile idonee
non raggiungessero il numero prescritto
il Gruppo può essere completato anche
con Unità Cinofile non ancora abilitate
che pertanto non saranno sottoposte al giudizio
della Commissione.
Il Capogruppo provvede a raccogliere le
informazioni necessarie ed fare un piano
operativo, dopo di che predispone le tre
Unità ad operare:
due sulle macerie in zone limitrofe ed una
di riserva per la conferma del ritrovamento
eventuale.
L'Unità di riserva per la conferma
delle segnalazioni è quella delle
tre che ha ottenuto il miglior risultato
nella prova singola.
ART. 9
Al termine delle prove, la Commissione rilascia
ad ogni partecipante la pagella di giudizio
e se l'esito delle prove è stato
favorevole, provvede all'inoltro della documentazione
all'Ufficio del Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile, per la registrazione
nell'apposito elenco ufficiale delle Unità
Cinofile da Soccorso ed al rilascio dell'Attestato
Operativo.
Il risultato delle prove, qualunque sia
l'esito delle stesse, viene inoltre trascritto
sul libretto delle qualifiche intestato
al cane e convalidato dalla Commissione
giudicante.
ART. 10
L'attestato di cui al precedente art. 9
ha validità annuale e può
essere rinnovato previo superamento delle
prove stabilite per il primo rilascio, salvo
diverse disposizioni del Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile.
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