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REGOLAMENTO PER L'ABILITAZIONE DELLE UNITA' CINOFILE DA IMPIEGARE PER LA RICERCA DI PERSONE TRAVOLTE DA MACERIE


Parte Seconda - Prove Operative

ART. 1
Le Unità Cinofile da impiegare, su disposizione del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, per la ricerca di persone travolte da macerie, devono aver superato una prova volta ad accertare la loro idoneità operativa, secondo le norme riportate nei successivi articoli.
Alla prova sono ammesse solo le Unità Cinofile che abbiano superato le prove attitudinali affidate all'E.N.C.I. di cui all'art. 2 della prima parte del presente regolamento e che abbiano inoltrata apposita istanza al Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile tramite il predetto Ente che la trasmette entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, al Dipartimento della Protezione Civile, corredata dagli atti relativi alle prove attitudinali.
ART. 2
Il giudizio della prova è dato da una Commissione composta da almeno tre Rappresentanti del Comitato di Esperti di cui all'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n. 547 in data 24 maggio 1985, assistita da un Delegato Giudice dell'E.N.C.I.
All'inizio di ogni prova tale Commissione nomina tra i suoi Membri il Presidente ed il Segretario, che mantiene le sue funzioni di Componente. La prova viene predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile che potrà avvalersi della collaborazione di Associazioni del Volontariato di Protezione Civile, operanti nel settore cinofilo.
Nell'ambito di ogni prova il numero massimo dei soggetti ammessi al giudizio per giornata è limitato a 6.
ART. 3
L'età minima del cane per essere ammesso alle prove di brevetto di operatività deve essere di norma non inferiore a mesi 18 (diciotto).
ART. 4
Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito dell'equipaggiamento completo per una operazione di intervento. La Commissione terrà conto nel giudizio anche dell'attrezzatura in possesso del Conduttore e della sua capacità di utilizzarla al meglio.
ART. 5
La prova operativa prevede un esame teorico ed uno pratico.
ART. 6
L'esame teorico comprende domande concernenti le seguenti materie:
1. Pronto soccorso
2. Topografia
3. Radiotrasmissioni
Esse consistono nella risposta ad una serie di domande riportate su apposite schede che verranno consegnate dalla Commissione Giudicante, volte ad accertare il grado delle conoscenze indispensabili per operare autonomamente su qualsiasi terreno in condizioni precarie.
Dal risultato delle risposte la Commissione deciderà se ammettere o meno l'Unità Cinofila alla prova pratica di ricerca.
Le prove saranno effettuate in apposito locale, alla presenza dei Giudici.
ART. 7
L'esame pratico comprende due prove concernenti la ricerca di persone sepolte sotto macerie mediante l'intervento una prima volta di una sola Unità Cinofila ed una seconda volta di un Gruppo.
La prima prova dell'esame pratico consiste nella ricerca, da parte dell'Unità Cinofila sottoposta ad esame di un numero prestabilito di persone (circa 10) nascoste in nascondigli sotterranei ricoperti di macerie, almeno una ora prima dell'inizio della prova, raggruppati in quattro o cinque zone di una vasta area di ricerca. Ogni gruppo di nascondigli deve distare dall'altro almeno 50 mt.
Il tempo concesso all'Unità Cinofila per operare non deve superare i 20 minuti per ogni gruppo di macerie, dopo di ché Commissione valuterà i risultati ottenuti in base ai ritrovamenti effettuati e alle modalità di ricerca impiegate. Il campo dimostrazione deve riprodurre il più fedelmente possibile una situazione reale di intervento.
I Giudici per la valutazione finale si serviranno di un foglio di giudizio. Ogni Conduttore è chiamato, possibilmente via radio, sul posto e deve rimanervi sino al termine delle prove di tutti i Conduttori. Un sorteggio preliminare stabilisce l'ordine di chiamata delle Unità Cinofile. Il Conduttore, prima di iniziare la prova può depositare in apposito spazio l'attrezzatura superflua.
La ricerca nel caso di esito negativo, potrà essere ripetuta a giudizio della Commissione, nel giorno successivo. Ogni gruppo di macerie può essere sovrainteso da un Membro della Commissione, comunque i vari giudizi verranno esaminati collegialmente al termine della prova e ricondotti ad un unico verdetto.
E' compito del Conduttore dichiarare il termine di ogni ricerca per singola area operativa e contrassegnare ogni presunto ritrovamento con una bandierina, agendo come in un reale intervento di soccorso. Le ricerche si susseguono senza il disseppellimento delle persone individuate, fino al termine della prova.
ART. 8
La seconda prova dell'esame pratico (Prova di gruppo) consiste nella simulazione di un intervento con l'impiego contemporaneo di più Unità Cinofile.
A questa prova sono ammesse le Unità Cinofile che hanno superato la prima prova pratica.
Ogni Gruppo operativo è costituito da un Capogruppo operante senza cane, con funzioni di coordinamento delle operazioni di salvataggio e da tre Unità Cinofile. L'incarico di Capogruppo verrà assegnato dalla Giuria al Conduttore che avrà a suo giudizio dimostrato le maggiori capacità operative nella prova singola.
Qualora le Unità Cinofile idonee non raggiungessero il numero prescritto il Gruppo può essere completato anche con Unità Cinofile non ancora abilitate che pertanto non saranno sottoposte al giudizio della Commissione.
Il Capogruppo provvede a raccogliere le informazioni necessarie ed fare un piano operativo, dopo di che predispone le tre Unità ad operare:
due sulle macerie in zone limitrofe ed una di riserva per la conferma del ritrovamento eventuale.
L'Unità di riserva per la conferma delle segnalazioni è quella delle tre che ha ottenuto il miglior risultato nella prova singola.
ART. 9
Al termine delle prove, la Commissione rilascia ad ogni partecipante la pagella di giudizio e se l'esito delle prove è stato favorevole, provvede all'inoltro della documentazione all'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, per la registrazione nell'apposito elenco ufficiale delle Unità Cinofile da Soccorso ed al rilascio dell'Attestato Operativo.
Il risultato delle prove, qualunque sia l'esito delle stesse, viene inoltre trascritto sul libretto delle qualifiche intestato al cane e convalidato dalla Commissione giudicante.
ART. 10
L'attestato di cui al precedente art. 9 ha validità annuale e può essere rinnovato previo superamento delle prove stabilite per il primo rilascio, salvo diverse disposizioni del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.